In particolare il decreto prevede che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, viene comminata l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente.
La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il lavoratore presta servizio con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro 48 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.
Il decreto (art.3) aumenta i termini entro i quali, in caso di accertamento di violazione disciplinare, deve essere irrogato il provvedimento di sospensione cautelare ed esercitata l’azione di responsabilità.
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