Il decreto n.122/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2017 ha permesso di superare alcune limitazioni del passato rendendo i buoni pasto per la prima volta cumulabili, nel limite di 8 tagliandi, e utilizzabili anche nei giorni non lavorativi. Non si è però ben compreso se il limite introdotto debba intendersi su base giornaliera o per singola transazione. Il provvedimento, infatti, non fa riferimento a periodi specifici. All’art. 4 si legge soltanto che i buoni pasto “non sono cedibili, nè cumulabili oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare“.
L’utilizzo deve avvenire esclusivamente per l’intero valore facciale del ticket, ma non è preclusa l’integrazione monetaria. Inoltre, se il titolo che legittima la prestazione viene svincolato dall’attività lavorativa così che l’impresa datrice non venga coinvolta nei risvolti derivanti dagli utilizzi impropri dei ticket; viceversa, per godere dell’esenzione è necessario che i buoni siano concessi alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori e che le prestazioni siano calcolate in ragione delle giornate effettivamente lavorate. Per i buoni elettronici non è del tutto chiaro se datori di lavoro e beneficiari possano essere soggetti a controlli e sanzioni.
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