Buoni pasto: in Gazzetta il decreto

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 122/2017 recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, i Consulenti del Lavoro forniscono alcune precisazioni sull’utilizzo dei buoni pasto. Dal 9 settembre entreranno in vigore le nuove regole.

28 Agosto 2017
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Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 122/2017 recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, i Consulenti del Lavoro forniscono alcune precisazioni sull’utilizzo dei buoni pasto. Dal 9 settembre entreranno in vigore le nuove regole.

Il decreto n.122/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2017 ha permesso di superare alcune limitazioni del passato rendendo i buoni pasto per la prima volta cumulabili, nel limite di 8 tagliandi, e utilizzabili anche nei giorni non lavorativi. Non si è però ben compreso se il limite introdotto debba intendersi su base giornaliera o per singola transazione. Il provvedimento, infatti, non fa riferimento a periodi specifici. All’art. 4 si legge soltanto che i buoni pasto “non sono cedibili, nè cumulabili oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare“.

L’utilizzo deve avvenire esclusivamente per l’intero valore facciale del ticket, ma non è preclusa l’integrazione monetaria. Inoltre, se il titolo che legittima la prestazione viene svincolato dall’attività lavorativa così che l’impresa datrice non venga coinvolta nei risvolti derivanti dagli utilizzi impropri dei ticket; viceversa, per godere dell’esenzione è necessario che i buoni siano concessi alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori e che le prestazioni siano calcolate in ragione delle giornate effettivamente lavorate. Per i buoni elettronici non è del tutto chiaro se datori di lavoro e beneficiari possano essere soggetti a controlli e sanzioni.

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Redazione Il Personale

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