Indennità del personale dell’Area della vigilanza, di cui all’art.37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995
L’indennità prevista dall’art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, viene riconosciuta al personale dell’area di vigilanza per il solo fatto di essere inquadrato in profili della suddetta area, a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione.
Per tali caratteristiche, quindi, essa è sostanzialmente assimilabile al trattamento fondamentale, essendo legata ai contenuti del profilo professionale posseduto.
Inoltre, l’art.49 del CCNL del 14.9.2000 considera tale emolumento fisso e continuativo in relazione alla disciplina del trattamento di fine rapporto.
Configurandosi, quindi, come un’indennità “professionale”, in caso di mutamento del profilo professionale del personale della polizia municipale dovuto ad inidoneità fisica, questo ha comunque diritto alla conservazione della stessa, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (nel rispetto delle previsioni ivi contenute in ordine ai necessari accertamenti sanitari), nel testo riformulato dall’art. 10 del CCNL del 14.9.2000, e dell’art. 4, comma 4, della legge n.68/1999, che prevede la “… conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
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