Il corretto calcolo dei resti assunzionali del triennio precedente

Il problema della corretta determinazione degli ambiti assunzionali, in tema di turn over del personale cessato, è divenuto con il tempo un vero e proprio rebus, in quanto il legislatore è intervenuto in diverse occasioni con una serie di leggi successive

3 Ottobre 2017
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Il problema della corretta determinazione degli ambiti assunzionali, in tema di turn over del personale cessato, è divenuto con il tempo un vero e proprio rebus, in quanto il legislatore è intervenuto in diverse occasioni con una serie di leggi successive, creando difficoltà oggettive per il responsabile dei servizi del personale, al fine di contabilizzare correttamente le cessazioni avvenute e verificare quanta capacità assunzionale si rendesse disponibile. In questo lasso di tempo, la ricollocazione del personale di Area vasta aveva visto bloccate assunzioni verso l’esterno nel periodo 2015 e 2016, tranne per quanto riguarda le capacità assunzionali rivenienti dai resti assunzionali ancora disponibili nel triennio precedente.

Si ricorda come sui resti assunzionali, inizialmente accettati in via pretoria, si fosse finalmente espresso il legislatore con il D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, precisando che, a decorrere dal 2014, era consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, e che si potevano utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

La stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione 26/2015) aveva modo di precisare che “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011/2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015/2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 finalizzati a garantire il rissorbimento del personale provinciale”. Puntualizzazione, successivamente (deliberazione n.28/2015) che “il riferimento al triennio precedente inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”. Continua a leggere l’articolo

 

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