È possibile conferire a un pensionato la rappresentanza di Azienda pubblica di servizi alla persona?

Il servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia risponde alla domanda posta da un comune in ordine alla possibilità di conferire a un pensionato, ex medico di base convenzionato con il SSN, la rappresentanza dell’Ente stesso nel Consiglio di amministrazione di un’Azienda pubblica di servizi alla persona…

5 Ottobre 2017
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Il servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia risponde alla domanda posta da un comune in ordine alla possibilità di conferire a un pensionato, ex medico di base convenzionato con il SSN, la rappresentanza dell’Ente stesso nel Consiglio di amministrazione di un’Azienda pubblica di servizi alla persona, alla luce della vigente normativa che pone precisi vincoli all’affidamento di incarichi/cariche a soggetti collocati in quiescenza.

Com’è noto, l’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 e dall’art. 17, comma 3, della l. 124/2015, sancisce il divieto, per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 di attribuire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza.

Alle richiamate amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni sopra indicate e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis[1], del d.l. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 125/2013. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sopra indicate sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Come chiarito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione[2], l’art. 6 del d.l. 90/2014 ha introdotto nuove disposizioni in materia di incarichi a soggetti in quiescenza, volte ad evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse.

Premesso un tanto, si osserva che le Aziende pubbliche di servizi alla persona rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, configurandosi quali enti pubblici non economici.

In linea generale, in ordine alla possibilità di conferire cariche in organi di governo (nella fattispecie, l’assunzione della carica di amministratore di Azienda pubblica di servizi alla persona) a lavoratori collocati in quiescenza, si osserva che il legislatore ha assunto una posizione negativa e restrittiva, in virtù del divieto esplicitamente sancito dal richiamato articolo 6, comma 1, del d.l. 90/2014.

Una espressa deroga al suddetto divieto è contemplata nel medesimo articolo, laddove è ammesso il conferimento di cariche in organi di governo per i ‘componenti delle giunte degli enti territoriali’. Si rappresenta, a tal proposito, che in tale locuzione non possono ricomprendersi le aziende pubbliche di servizi alla persona.

Si rileva infatti che si considerano enti territoriali solo quelli per la cui esistenza il territorio è un elemento costitutivo essenziale, e non semplicemente l’ambito spaziale che ne delimita la sfera d’azione.

Come anticipato, la norma di cui si discute prevede un’eccezione e cioè che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni oggetto del divieto possano essere attribuiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, la durata non può comunque essere superiore a un anno, ferma la gratuità.

In conclusione, con riferimento al caso di specie, si osserva che, a seguito della novella operata dalla l. 124/2015, i soggetti in quiescenza possono essere nominati alla suddetta carica di componente del Consiglio di amministrazione di un’ASP anche per una durata superiore a un anno, ferma restandone la gratuità[3].

 

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[1] Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa.

[2] Cfr. circolare n. 6/2014.

[3]Come chiarito con circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

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