Le assunzioni a tempo determinato di dirigenti

I comuni possono assumere a tempo determinato dirigenti, alte specializzazioni e, negli enti privi di dirigenti, responsabili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

9 Ottobre 2017
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I comuni possono assumere a tempo determinato dirigenti, alte specializzazioni e, negli enti privi di dirigenti, responsabili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Per queste assunzioni non è previsto uno specifico tetto di spesa ed i relativi costi non rientrano nel tetto degli oneri per le assunzioni flessibili, ma le amministrazioni devono rispettare i vincoli dettati dalla normativa. L’esaurimento del rapporto determina la sua conclusione, per cui non è possibile successivamente né calcolare i periodi di assenza per malattia maturati durante tale periodo nell’ambito del cd. comporto né dare corso alla fruizione delle ferie non godute. Sono queste le più importanti novità interpretative emerse negli ultimi giorni su questa materia.

Il dettato normativo

Si deve evidenziare che non vi sono invece novità legislative, neppure nell’ambito del D.Lgs. n. 75/2017. Le previsioni contenute in tale disposizione si riferiscono infatti alle assunzioni a tempo determinato effettuate sulla base delle previsioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché del D.Lgs. n. 81/2015. Le assunzioni a tempo determinato delle figure di dirigenti, responsabili ed alte specializzazioni, ai sensi dell’articolo 110 del TUEL vanno al di fuori di tali previsioni, in quanto costituiscono una norma speciale.

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