L’interesse nella sentenza, che sarà qui di seguito commentata, risiede nella confusione ancora esistente nei giudici di Appello nel qualificare esattamente il concetto di giusta retribuzione.
In effetti, eventuali incarichi supplementari affidati al dipendente pubblico dalla propria amministrazione, da un lato comportano numerose ed additive responsabilità sia in tema penale, amministrativo e contabile, mentre dall’altro lato i compiti sono pur sempre svolti nell’ambito dell’orario di lavoro del pubblico dipendente, ciò che determina la necessaria chiarezza sul concetto di giusta retribuzione in ogni caso corrisposta dall’amministrazione nell’ambito dell’orario d’obbligo.
I fatti di causa
Ai compiti ordinari di un dirigente pubblico appartenente all’ASL venivano aggiunti ulteriori funzioni, ciò portava il dipendente a richiedere l’indennità mensile cui all’art. 18 CCNL 1998/2001, o comunque al fine di vedersi riconoscere il relativo trattamento ex art. 36 Cost., sul presupposto di avere svolto, in aggiunta ai compiti di responsabile della Segreteria della Direzione Generale, altresì le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Ispettivo e di Responsabile dell’Ufficio Delibere.
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