Il DPCM disciplina le modalità di accesso all’APE volontaria e fornisce in allegato al decreto i modelli da utilizzare per richiedere la certificazione del diritto all’anticipo e per presentare la domanda di pensione di vecchiaia.
LEGGI IL DECRETO
Soggetti beneficiari
Il decreto specifica che possono richiedere l’APE volontaria i soggetti che raggiungono l’età utile alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE.
Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono richiedere, entro 6 mesi a partire dal 18 ottobre 2017, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.
Domanda di APE
La domanda di certificazione del diritto all’APE è presentata dal soggetto richiedente all’INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato.
>> Scarica il MODELLO di DOMANDA per la certificazione dei requisiti per l’APE volontaria
Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’APE, l’INPS comunica al richiedente per via telematica:
a) la certificazione del diritto all’APE, qualora sia accertato il possesso dei requisiti, nonchè gli importi minimo (150 euro mensili ) e massimo della quota mensile di APE ottenibile
b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.
Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all’INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello di cui all’allegato 5.
>> Scarica il MODELLO di DOMANDA di PENSIONE APE
Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:
a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l’erogazione dell’APE fino all’effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell’APE intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;
b) l’ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell’importo minimo e dell’importo massimo ai sensi dell’articolo 6 del decreto;
c) l’importo di eventuali rate per debiti erariali;
d) l’importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’APE;
e) l’importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.
L’INPS trasmette all’istituto finanziatore indicato dal richiedente, mediante flusso telematico, la domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e l’istituto finanziatore, a sua volta, trasmette all’INPS e al soggetto richiedente, sempre mediante flusso telematico, l’accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l’eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa.
L’APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l’accettazione del contratto di finanziamento e
l’accettazione della proposta di assicurazione.
Consigliamo il CORSO FORMATIVO:
>> Le pratiche pensionistiche e le posizioni assicurative con PASSWEB 2 dopo le ultime novità in materia di calcolo e anzianità contributiva
Docente: Emilio Giuggioli
Bologna 9 novembre 2017
Roma 16 novembre 2017
Novità editoriale:
LEGGI IL DECRETO
- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Oggetto
- Articolo 3 – Soggetti beneficiari
- Articolo 4 – Domanda di certificazione del diritto all’APE
- Articolo 5 – Certificazione del diritto all’APE
- Articolo 6 – Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile
- Articolo 7 – Domanda di APE
- Articolo 8 – Mancata accettazione del contratto di finanziamento
- Articolo 9 – Obblighi degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici
- Articolo 10 – Obblighi dell’INPS
- Articolo 11 – Accordi Quadro con gli istituti finanziatori e le imprese assicurative
- Articolo 12 – Estinzione anticipata del finanziamento
- Articolo 13 – Condizioni e modalita’ di funzionamento del fondo di garanzia
- Articolo 14 – Attivazione della garanzia del fondo
- Articolo 15 – Surroga del fondo di garanzia
- Articolo 16 – Inefficacia della garanzia
- Articolo 17 – Operativita’ della garanzia dello Stato
- Articolo 18 – Trattamento e riservatezza dei dati personali
- Articolo 19 – Disposizioni finali
- Articolo 20 – Entrata in vigore
- Allegato 1 – Allegato 1 – Domanda di certificazione del diritto all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE
- Allegato 2 – Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
- Allegato 3 – Allegato 3 – Modulo di Proposta di Assicurazione
- Allegato 4 – Allegato 4 – Istanza di adesione al Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE
- Allegato 5 – Allegato 5 – Domanda di pensione di vecchiaia per richiedenti l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento