In attuazione di tale principio, l’art. 53 del Testo unico del pubblico impiego e s.m. (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) prevede il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, la quale, ai fini di detta autorizzazione, “verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.
Non si tratta, allora, di un divieto assoluto. L’attività extra-lavorativa retribuita è possibile e legittima se autorizzata.
Al contrario, se il dipendente pubblico svolge un’attività lavorativa esterna non autorizzata dalla propria amministrazione si compie un illecito amministrativo, fonte di responsabilità amministrativa, da accertarsi in un giudizio contabile davanti alla Corte dei Conti.
Ogni amministrazione deve adottare atti di regolazione interna delle incompatibilità e stabilire quali attività siano da ritenersi assoggettabili al regime della mera comunicazione e quali, invece, al regime delle autorizzazioni. Si tratta di determinazioni generali rimesse alle singole amministrazioni in quanto devono tener conto della specifica professionalità dei dipendenti occupati e perciò stabilire criteri che impediscano lo svolgimento di attività troppo impegnative, tali da sottrarli agli impegni dell’ufficio, o in situazioni di conflitto di interesse con l’amministrazione, incidendo con l’imparzialità nella conduzione delle attività proprie del dipendente.
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