Le Corti dei Conti sulle assunzioni

Le capacità assunzionali del triennio precedente possono essere considerate utilizzate con l’inclusione nella programmazione del fabbisogno dei relativi risparmi, senza che sia strettamente necessario che entro questo arco temporale esse si traducano in effettive assunzioni.

13 Novembre 2017
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Le capacità assunzionali del triennio precedente possono essere considerate utilizzate con l’inclusione nella programmazione del fabbisogno dei relativi risparmi, senza che sia strettamente necessario che entro questo arco temporale esse si traducano in effettive assunzioni.
Le assunzioni flessibili finanziate dalla Unione Europea non entrano nel tetto di spesa per quelle a tempo determinato, ma se il finanziamento è assicurato dalla regione si entra in tale tetto.
Possono essere così riassunte le più recenti indicazioni dettate dalla magistratura contabile sulle assunzioni di personale. Ad esse si devono aggiungere le indicazioni dettate di recente sulla utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate.

L’utilizzo delle capacità assunzionali del triennio precedente

Sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 176/2017 la utilizzazione delle capacità assunzionali del triennio precedente con l’inserimento nella programmazione del fabbisogno consente di trarre la conclusione che le stesse sono state utilizzate, quindi non si determina la decadenza dalla loro utilizzabilità.

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