ANAC ribadisce l’obbligo di pubblicazione dei redditi dei dirigenti

Dopo che l’ANAC aveva deciso di sospendere la pubblicazione dei redditi dei dirigenti con la deliberazione n.382/2017, ora, con nuovo comunicato del 23/11/2017 ne ristabilisce l’obbligo.

27 Novembre 2017
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Dopo che l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva deciso di sospendere la pubblicazione dei redditi dei dirigenti con la deliberazione n.382 del 12/04/2017, era successivamente ritornata con specifico comunicato del Presidente del 17/05/2017 ma limitatamente alle disposizioni di pubblicazione previste dall’art.14, comma 1-ter d.lgs.33/2013 secondo cui “Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (rectius importo massimo pari a 240.000 euro). L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente”.

Ora, con nuovo comunicato depositato in data 23/11/2017 precisa che:

Con il comunicato del 17 maggio 2017 l’Autorità ha precisato che, a seguito  dell’ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 e della delibera ANAC n. 382/2017,  l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza  pubblica percepiti dai dirigenti, previsto dall’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, debba ritenersi  non sospeso, in quanto la predetta disposizione non è stata richiamata in alcun  modo dall’ordinanza, né è stata oggetto di censura dinanzi al TAR. Successivamente sono pervenute a questa  Autorità ulteriori richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione  dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs.  33/2013, alla luce dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione I quater, 19 settembre 2017, n. 09828 di rimessione alla Corte  costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 33/2013. Al riguardo, si fa presente  che il Consiglio nelle adunanze del 27 settembre e dell’8 novembre 2017 ha  ritenuto di confermare la decisione assunta precedentemente, rilevando che avere sollevato d’ufficio  l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 non ha alcun  effetto sospensivo”.

In altri termini restano sospesi le sole pubblicazioni riguardanti:

  • 14, comma 1, lett.c) “i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  • 14, comma 1, lett.f) “le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7”.

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