La possibilità di
svolgimento di incarichi esterni, da parte dei
dipendenti pubblici, è soggetta a specifica
autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, cui è collegato un apparato sanzionatorio in caso di violazione del rispetto delle condizioni poste dal legislatore. Proprio in merito all’apparato sanzionatorio, per gli incarichi svolti dal dipendente in mancanza di specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, l’
art.53, comma 7, D.lgs.165/2001 ha stabilito che “…
il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato …. nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Un comune ha, pertanto, formulato i seguenti
quesiti al Collegio contabile:
a) cosa si deve intendere per “fondi equivalenti”;
b) se la somma introitata dall’ente, ripartita in quote e in più anni, possa essere destinata sia al fondo dei dirigenti che a quello dei dipendenti.
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