Limitazioni delle assunzioni a tempo determinato e sostituzione di una maternità

L’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, prevede per gli Enti locali l’obbligo di rispettare un tetto di spesa onnicomprensivo relativo alle svariate tipologie di lavoro flessibile…

23 Febbraio 2018
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L’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, prevede per gli Enti locali l’obbligo di rispettare un tetto di spesa onnicomprensivo relativo alle svariate tipologie di lavoro flessibile (tempo determinato, incarichi di collaborazione ecc.) parametrato alla spesa sostenuta nel 2009 per le suddette tipologie di lavoro.

In sostanza per ciascun esercizio la spesa per assunzioni flessibili non può essere superiore al dato cristallizzatosi nell’anno 2009. Ove nell’anno 2009 non fossero stati sostenuti esborsi per tale tipologia di rapporti di lavoro, il limite considerato dovrebbe farsi derivare dalla media delle spese sostenute nel triennio 2007 – 2009.
In merito alle richiamate limitazioni imposte dal legislatore, era intervenuta anche la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 1/2017, la quale concludeva affermando che  “AI fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento“.

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