Nell’ipotesi in cui un dipendente, per effetto di
mobilità volontaria, passi da un’amministrazione ad un’altra,
l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nell’art. 30 d.lg. n. 165 del 2001,
non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, un particolare strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.
Leggi la sentenza della Corte di Cassazione del 23.2.2018
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento