L’art. 6 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, prevede che ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Leggendo questa prescrizione, normalmente la stessa viene legata ai concorsi pubblici, dove abbiamo lo svolgimento di prove scritte e prove orali. Raramente abbiamo pensato che il precetto in parola riguardasse anche le prove inerenti una mobilità fra enti.
In realtà, leggendo con attenzione l’oggetto del decreto presidenziale in esame, ci accorgiamo che lo stesso detta regole valide per tutte le forme di assunzione nei pubblici impieghi. Quindi dalla data di convocazione del candidato e la data individuata per lo svolgimento del colloquio, devono trascorrere almeno venti giorni. Tutto questo si può naturalmente ovviare, prevedendo già nel bando di mobilità, la data del colloquio.
Anche per la mobilità deve intercorrere un intervallo temporale di almeno venti giorni tra data di convocazione e data di svolgimento della prova orale
Il caso di un candidato che chiede l’annullamento degli atti con cui un Comune ha concluso negativamente la procedura selettiva finalizzata alla ricerca di un dirigente amministrativo
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