Le indicazioni dell’ARAN per l’applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali

Utili chiarimenti su: durata delle ferie e dei permessi per il personale in part time, durata degli incarichi di posizione organizzativa

17 Settembre 2018
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di CARLO DELL’ERBA

Durata delle ferie e dei permessi per il personale in part time, inserimento nel fondo delle risorse già destinate al finanziamento delle alte professionalità, carattere vincolante della pausa oltre le 6 ore di lavoro, durata degli incarichi di posizione organizzativa, durata delle ferie per i neo assunti ed applicazione della salvaguardia del trattamento economico in godimento in caso di progressioni verticali: sono questi i punti su cui l’ARAN ha fornito nei giorni scorsi importanti ed utili chiarimenti.

Le ferie ed i permessi al personale in part time

I dipendenti in part time verticale hanno diritto a fruire nel corso dell’anno di un numero di giornate di ferie e di permessi che è proporzionato sulle giornate di lavoro. L’ARAN chiarisce, con riferimento al nuovo contratto per il personale del comparto delle funzioni centrali, principio che si deve ritenere applicabile anche al personale del comparto delle funzioni locali, che “i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno, non rilevando il numero di ore prestate durante le giornate di presenza”. E che le stesse regole si applicano anche per i permessi.
La prima indicazione è la seguente: in caso “di modifica dell’articolazione oraria in corso d’anno, con incremento di presenza di un giorno a settimana, il calcolo poco sopra evidenziato andrà operato distintamente per i singoli periodi di applicazione dei diversi regimi orari e andrà, poi, ponderato su base annua in relazione al numero di settimane prestate nell’uno e nell’altro regime orario, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che il primo decimale sia inferiore o superiore a 0,5”.
Con riferimento ai permessi il nuovo contratto “dispone espressamente il riproporzionamento nel caso di lavoro a tempo parziale”.

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