Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione causato dalle assenze fraudolenti del proprio dipendente

La valutazione di un caso concreto attraverso una recente sentenza dalla corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Toscana

28 Settembre 2018
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di LIVIO BOIERO

L’articolo 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.  Nei casi in esame, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater del citato decreto delegato.

Parallelamente, il comma 30-ter dell’articolo 17 del d.l. 78/2009 dispone che le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la fattispecie contemplata dall’art. 55 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, presenta caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del c.d. “danno all’immagine”, dal suddetto art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i.

Il richiamato art. 55 quinquies si presenta, infatti, quale previsione ad hoc, alla stregua di una norma speciale, siccome volta a sanzionare la specifica fattispecie dell’assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad essa l’azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all’immagine) derivatone a carico della P.A. Detto diversamente, ai fini dell’applicazione dell’art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, si prescinde dai requisiti di cui all’art.17, comma ter, d.l. 78/09, non richiedendosi, in particolare, l’accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell’immagine.
Peraltro, come abbiamo visto più in alto, il secondo comma dell’art. 55 quinquies contiene l’inciso “ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni…”, a conferma della non necessità del preventivo accertamento definitivo di responsabilità penale ai fini dell’attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato.

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