Il finanziamento della spesa del personale a tempo determinato con entrate esterne all’Ente

La stipula di contratti di lavoro da parte della PA  per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale

11 Ottobre 2018
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di LIVIO BOIERO

Ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche assumono personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, contratti di somministrazione di lavoro, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, e nel rispetto delle condizioni e modalità contemplate dall’art. 35 dal medesimo Testo unico sul pubblico impiego.

Il quadro normativo

In tale contesto, i limiti alla spesa introdotti dall’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 si inseriscono nell’obiettivo di arginare l’utilizzo eccessivo di forme di lavoro flessibile, affiancandosi al vincolo, preesistente, posto alla spesa complessiva per il personale (art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006).
Il citato comma 28 dispone che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni statali e quelle pubbliche non territoriali possono avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Le disposizioni del predetto comma sono state poi estese (con l’art. 4, comma 102, lett. b), della legge n. 183 del 2011), quali principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a regioni, province autonome, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale.
Il legislatore (con l’art. 3, comma 9, lett. b, del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014) ha, tuttavia, espressamente previsto che non si applichino ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea (nell’ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti).
A decorrere dal 2013, inoltre, è stato precisato che gli Enti locali possono superare il limite finanziario in parola per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. (cfr. art. 4-ter, comma 12, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012).
Dal 2015, oltre a ciò, le suddette limitazioni non si applicano agli Enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (cfr. art. 11, comma 4-ter, del citato d.l. n. 90 del 2014).

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