Le assunzioni nel tetto del 100% sono consentite ai Comuni con popolazione compresa tra mille e 5mila abitanti in possesso dei parametri di virtuosità sia nei rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti sia tra dipendenti e popolazione. Le capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni dei vigili possono essere utilizzate al 100% solo per assumere nuovi vigili. Gli Enti che non erano soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni nel tetto numerico dei cessati dal 2007. Non possono essere utilizzate per scorrimento le graduatorie non più valide perché non prorogate negli Enti che non hanno vincoli alle assunzioni. Le assunzioni effettuate per la sostituzione di dipendenti che sono cessati durante il periodo di prova non incidono in modo ulteriore sulle capacità assunzionali. Sono queste le principali indicazioni con riferimento alle assunzioni contenute nelle più recenti deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
I vigili e gli Enti virtuosi
Le deroghe alle capacità assunzionali per gli Enti virtuosi richiedono la presenza sia dei parametri di rapporto tra spesa corrente e spesa per il personale sia tra dipendenti e popolazione. L’aumento delle stesse disposto per le cessazioni dei vigili richiede che esse siano destinate alle assunzioni di nuovi vigili. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria n. 83/2018.
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