In considerazione del conflitto tra i giudici contabili e i giudici di legittimità sulla competenza giurisdizionale in materia di recupero delle somme non riversate dal dipendente pubblico che svolga attività extraistituzionali senza la prescritta autorizzazione, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Basilicata, con la sentenza 18 ottobre 2018, n. 48 giudica corretta la procedura del prelievo nei limiti del quinto dello stipendio da parte dell’Ente.
La vicenda
Un dipendente pubblico per diversi anni ha svolto attività non autorizzate presso operatori privati, tanto da accumulare un consistente importo cumulato per circa 190mila euro. L’Ente ha proceduto in via immediata al prelievo sul quinto dello stipendio ma la Procura ha rinviato, in ogni caso, il dipendente per danno erariale non considerando sufficiente un recupero così limitato con il rischio per l’ente di non vedersi corrisposti gli importi indebitamente percepiti.
Sul giudice competente in materia dei compensi non riversati
Pur non essendo stato rilevato dalle parti il difetto di giurisdizione del giudice contabile rispetto a quello ordinario, si rileva come la giurisdizione in materia, con riferimento al periodo antecedente all’entrata in vigore della legge 190/2012, la quale ha introdotto il comma 7 bis dell’art. 53 del decreto legislativo 165/2001, per cui “… l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti …”, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite…
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