Sia le precedenti disposizioni contrattuali che quelle definite dal
contratto nazionale (CCNL) Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, prevedono, quali eccezioni al principio di onnicomprensività della retribuzione dei titolari di posizione organizzativa, la remunerazione dello straordinario per calamità naturali. In particolare l’art.18, comma 1, lett.e) del CCNL 2016-2018 stabilisce che ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche “
i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali”.
La domanda posta da un Comune
Una dipendente titolare di posizione organizzativa, lavoratrice madre ha parzialmente rinunciato ai riposi previsti dall’art. 39 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 secondo cui “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro é inferiore a sei ore … la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.
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