Libertà e prerogative sindacali nel comparto della sanità

Un po’ di chiarezza sui rapporti con le organizzazioni sindacali divenuti ancor più complessi dopo l’entrata in vigore del CCNL Sanità del 21 maggio 2018

1 Febbraio 2019
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Alcune recenti sentenze in tema di relazioni sindacali costituiscono una occasione per mettere un po’ di ordine in una materia che è molto complicata e spesse volte è gestita dalle aziende sanitarie con strumenti che hanno a che fare più con le contingenze politiche o personali che con il diritto. Si tratta della declinazione differenziata delle libertà sindacali – cui hanno diritto tutte le associazioni sindacali – e delle prerogative che spettano soltanto ai sindacati con determinati requisiti. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono divenuti ancor più complessi dopo l’entrata in vigore del CCNL Sanità del 21 maggio 2018 che, come è noto, non è stato sottoscritto all’unanimità. Infatti due sigle non hanno firmato il testo e successivamente una delle due (NURSING UP) ha sottoscritto per adesione l’11 ottobre. La conseguenza è che attualmente, nell’intero scenario dei quattro comparti del pubblico impiego, la scelta di NURSIND appare del tutto eccezionale. Ad oggi, infatti, la sua posizione nella sanità si affianca soltanto a quella di USN PI nel comparto Funzioni centrali. Ulteriore considerazione è che in 23 anni di contrattazione collettiva in Sanità era accaduto una sola volta che un contratto non venisse firmato all’unanimità: era il 2010 e la sigla dissenziente era la CGIL medici ma si trattava del II biennio economico 2008-2009 e la mancata sottoscrizione non causava sostanziali ripercussioni. Orbene, il sindacato NURSIND, alla luce delle clausole contrattuali, non può partecipare alla contrattazione integrativa aziendale né al confronto.

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