Le verifiche da effettuare per restare nei limiti di crescita del salario accessorio: l’importo delle posizioni organizzative

Analisi della tematica nell’ipotesi di Enti con dirigenti o privi di dirigenti, con il supporto di un recente parere della Corte dei conti Lombardia

14 Febbraio 2019
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I responsabili del personale sono alle prese con la costituzione del fondo delle risorse decentrate e, tra le varie verifiche da fare, rientrano anche quelle previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 che obbligano gli Enti locali a non superare le risorse accessorie dell’anno 2016 con le sole deroghe previste da specifiche disposizioni di legge. Tra le varie componenti da tenere sotto controllo rientrano in modo particolare il valore delle risorse finanziarie attribuite ai titolari di posizione organizzativa.

L’importo delle posizioni organizzative negli Enti privi di dirigenti

Alla domanda di quale valore finanziario prendere a riferimento nell’anno 2016 per la verifica degli importi da stanziare negli anni successivi, anche alla luce delle variazioni in aumento disposte dal CCNL 2016-2018 delle Funzioni Locali, la risposta è contenuta nel parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione 30 gennaio 2019, n. 20).
Premette il Collegio contabile come la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 26/2014) ha da tempo evidenziato che “tanto le risorse del bilancio imputate al fondo, quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e sono idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo”. Questa indicazione resta valida anche per le disposizioni previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 non ammettendo eccezioni.

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