Tutta la normativa sui buoni pasto – partendo dalle varie leggi finanziarie fino al decreto MISE n. 122 del 7 giugno 2017 nonché le previsioni del DDL Concretezza sulla sanatoria CONSIP – riguarda la materia generale dei buoni pasto, senza peraltro distinguere tra lavoratori privati e pubblici.
In particolare, l’art. 1, comma 16 della legge 190/2014 a decorrere dall’1 luglio 2015 ha defiscalizzato il ticket fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato ad euro 7 nel caso in cui lo stesso sia in forma elettronica. In precedenza l’utilizzo improprio dei buoni pasto – cioè per fare la spesa al supermercato – costituiva una forma di evasione fiscale in quanto il ticket veniva in pratica monetizzato senza che sulla corrispondente quota di salario fossero pagate le imposte. Da parte sua il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 122/2017 – delegato dall’art. 144, comma 5, del d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti) ed entrato in vigore il 9 settembre 2017 – ha regolamentato in modo innovativo molti aspetti del buono pasto. Contrariamente a quanto era precedentemente stabilito, attualmente, oltre a bar, ristoranti e supermercati, la normativa ministeriale ha sancito la possibilità di utilizzare i ticket anche presso agriturismi, spacci aziendali e negozi biologici, ampliando la scelta per il lavoratore e offrendo l’opportunità di consumare alimenti biologici, fermo restando il divieto di acquisto di alcolici e, ovviamente, di prodotti non alimentari.
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