Licenziamento ritorsivo: analisi dei presupposti

Il singolare caso di un dipendente che, pur avendo impugnato il trasferimento senza successo, si rifiuta di prendere servizio nella nuova sede. Le valutazioni della Cassazione

13 Marzo 2019
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La Corte di Cassazione si pronuncia sul licenziamento ritorsivo, affrontando il singolare caso in cui una dipendente che, pur avendo impugnato il trasferimento senza successo, si rifiuti di prendere servizio nella nuova sede. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1195.

Massima

Per essere considerato ritorsivo, il licenziamento deve costituire l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore e proprio quest’ultimo ha l’onere di indicare e provare i profili specifici da cui desumere l’intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso.

Fatto

Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere e la Corte di appello di Napoli si pronunciano nel senso della legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro nei confronti di una dipendente che, ingiustificatamente, risultava assente dal lavoro dall’agosto 2013 al gennaio 2014. Per contro, la lavoratrice riteneva legittima l’assenza, giustificata dall’espresso rifiuto di prestare l’attività lavorativa nella nuova sede assegnata a seguito del subentro nell’appalto da parte di altra società.
Infatti, nelle more della conclusione di un altro precedente giudizio che aveva riguardato il licenziamento della medesima lavoratrice e che si era concluso con provvedimento di reintegrazione della stessa da parte del tribunale in primo grado, si era determinata la cessazione dell’appalto cui era addetta la lavoratrice.

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