Il rapporto tra stabilizzazione e mobilità obbligatoria
Nonostante la domanda provenga da un ente locale appartenente ad una regione a statuto speciale, le indicazioni normative, sulla stabilizzazione de personale precario (art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017), soggiacciono alle norme nazionali. Pertanto, la mobilità obbligatoria ex art. 34, 34 bis e 35 del d. lgs. n. 165/2001, rappresenta una condizione ineludibile per le amministrazioni pubbliche che intendano procedere all’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale. Le eventuali disposizioni introdotte da una legge regionale che disciplini la stabilizzazione il personale precario, mediante concorsi “interamente riservati”, non può in ogni caso derogare ai principi stabiliti dal legislatore nazionale.
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