Esclusione illegittima dal concorso

In caso di illegittima esclusione da un concorso, l’amministrazione deve risarcire il danno da perdita di chance che si quantifica in base a criteri elaborati dalla giurisprudenza civile: le valutazioni del TAR Molise

22 Marzo 2019
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In caso di illegittima esclusione dal concorso, l’amministrazione deve risarcire il danno da perdita di chance che si quantifica in base a criteri elaborati dalla giurisprudenza civile. Sentenza del TAR Molise 31 gennaio 2019, n. 46.

Massima

Ai fini della risarcibilità della cosiddetta perdita di chance, in conseguenza dell’illegittima esclusione di un candidato da un concorso pubblico, questa deve essere valutata, caso per caso, considerando la probabilità che l’interessato aveva, se legittimamente ammesso alla procedura, di risultare vincitore del concorso e quindi di beneficiare della relativa assunzione nel posto pubblico messo a concorso.

Fatto

Il ricorrente aveva agito con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l’illegittima esclusione dal concorso indetto dalla Provincia di Campobasso. La censura principale riguardava la dedotta illegittimità del requisito di residenza in uno dei Comuni del Molise imposto come tale dal bando ai partecipanti al concorso, che precludeva alla parte ricorrente – non residente in Comuni molisani – la possibilità di parteciparvi. Il ricorrente risultava vittorioso e agisce davanti al TAR contro la Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore, per l’accertamento del diritto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’illegittima esclusione dal bando.

La decisione

Il ricorso è fondato

Motivazioni

  • Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, in relazione al principio di pregiudizialità dell’azione giurisdizionale di annullamento, atteso che nel vigente ordinamento, la domanda risarcitoria ha una propria autonomia. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, vi è stato un annullamento che, quand’anche privo del connotato giurisdizionale, è da ritenersi equivalente a quello pronunciato dal giudice amministrativo.

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