La trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato
Sulla base delle espresse previsioni del legislatore, le assunzioni a tempo determinato non possono essere di norma trasformate in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Non spetta al dipendente l’onere di dovere provare il danno subito per le proroghe effettuate in modo illegittimo. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che sono contenute nella recente sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 8671/2019.
Ecco il principio che viene dettato: “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165/2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall’art. 35 del citato d.lgs. n. 165/2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell’originario comma 2 e poi del comma 5 del’ art. 36 del richiamato d.lgs. n. 165/2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni…
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