Massima
Il pubblico impiego regionale e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vanno ricondotti alla materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale.
Fatto
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma III, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, II comma, lettera l) della Costituzione, nonché all’art. 4, I comma, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
È stato, infatti, rappresentato che la legge regionale, nel prevedere l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all’albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale, sarebbe in contrasto con la normativa nazionale che regola la materia.
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