Pubblico impiego, dipendenti regionali: competenza legislativa statale

Pubblico impiego regionale e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato: il commento dell’esperto ad una recente sentenza della Corte Costituzionale

2 Maggio 2019
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È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma III, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), la quale detta la disciplina applicabile ad alcune particolari categorie del personale regionale (quello in servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario nazionale), nelle more dell’attuazione dell’art. 9, comma V, della legge statale 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni). Sentenza della Corte Costituzionale 11 aprile 2019, n. 81.

Massima

Il pubblico impiego regionale e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vanno ricondotti alla materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale.

Fatto

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma III, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, II comma, lettera l) della Costituzione, nonché all’art. 4, I comma, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
È stato, infatti, rappresentato che la legge regionale, nel prevedere l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all’albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale, sarebbe in contrasto con la normativa nazionale che regola la materia.

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