Decreto Crescita: la complessità del calcolo del fondo integrativo 2019

Nel dettaglio le modifiche apportate dal decreto 34/2019 di immediata applicazione per le eventuali costituzioni di fondi già determinati

13 Maggio 2019
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Le nuove disposizioni inserite nel decreto legge n. 34/2019 (Decreto Crescita) complicano i calcoli per la corretta determinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019. In considerazione della sua immediata vigenza (a partire dal 1° maggio 2019) le eventuali costituzioni di fondi già determinati dovranno essere, pertanto, modificate per tener conto delle nuove operazioni di calcolo.

I contenuti della disposizione legislativa

Si ricorda come le disposizioni normative inserite nel decreto legge siano di immediata efficacia, salva la sua conversione in legge nel termine ristretto dei sessanta giorni, il che significa che la sua stesura finale potrà contenere modifiche e/o integrazione. Prima di esaminare le operazioni che dovranno essere effettuate dai responsabili delle risorse umane, appare utile riportare la disposizione legislativa inserita nell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 33 il quale recita quanto segue:

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 é adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Questa disposizione legislativa si applica al solo personale dei Comuni (e delle Regioni che hanno una norma identica al primo comma dell’art.33), escludendo di conseguenza gli altri Enti territoriali (Città metropolitane, Province, Unioni dei Comuni, Comunità montane) che continueranno ad applicare la normativa vigente.

Alcune prime riflessioni, sugli elementi sul nuovo calcolo del salario accessorio, potrebbero essere le seguenti:

  • Il punto di riferimento resta sempre l’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, tale indicazione è fondamentale per comprendere che tutto ciò che è stato evidenziato e commentato siano ad oggi sulla disposizione legislativa resta ancora valido, con la conseguenza che anche le nuove disposizioni sulla costituzione del fondo del decreto crescita ne dovranno tenere conto;
  • Il nuovo limite della crescita del salario accessorio, non sarà più, quindi, il riferimento all’importo del fondo dell’anno 2016, ma il valore procapite ottenuto dal rapporto tra il fondo dell’anno 2018 ed il personale presente al 31 dicembre 2018 che non potrà essere superato a partire dall’anno 2019. Questo nuovo valore dovrà, pertanto, essere preso a riferimento senza possibilità di superarlo, in altri termini ciò che non potrà essere superato non è il valore del fondo ma il salario accessorio procapite, tanto che un incremento del personale, rispetto agli anni precedenti, comporterà un correlato incremento del fondo pari al numero di persone in più rispetto all’importo medio procapite certificato nell’anno 2018, in modo speculare, in presenza di una diminuzione del personale rispetto a quello dell’anno 2018 comporterà una correlata diminuzione del fondo. L’importo del fondo così calcolato, che non potrà mai superare il valore procapite del 2018, ben potrà essere superiore o inferiore alla consistenza del fondo dell’anno 2016…

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