Il rapporto di lavoro
Le Regioni non possono dettare una normativa legislativa sul rapporto di lavoro dei dipendenti siano essi propri che di propri enti: siamo in presenza di una materia compresa nell’ambito delle disposizioni legislative nazionali, in quanto siamo nell’ambito dell’applicazione dei principi dell’ordinamento civile. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 100/2019. Tale divieto si estende anche agli enti pubblici economici, enti nei quali -come è noto- si applicano interamente le disposizioni dettate per i dipendenti privati, non potendo essi essere considerati come amministrazioni pubbliche.
Il caso specifico riguarda l’inquadramento dei dipendenti un ente pubblico economico della regione Veneto.
L’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione “riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile, ivi compresa la disciplina del contratto di lavoro, esclusi coli i profili relativi alla tutela e sicurezza del lavoro ed alla formazione professionale, che appartengono invece alla competenza esclusiva delle Regioni, per cui le norme regionali censurate introdurrebbero una deroga alla normativa statale in tema di rapporto di lavoro, intervenendo in una materia riservata alla competenza legislativa dello Stato”.
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