Ecco come recita il quesito posto in apertura di orientamento: “Ai fini dell’erogazione dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art.56-quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il presupposto del “servizio esterno” deve essere inteso in senso restrittivo, solo cioè come servizio “su strada” oppure in senso più ampio, come “servizio esterno di vigilanza sul territorio”, con riferimento cioè a tutte le molteplici funzioni della polizia locale sul territorio? Poiché la clausola contrattuale, ai fini del riconoscimento dell’indennità, fa riferimento alla prestazione giornaliera ordinaria resa in servizi esterni di vigilanza “in via continuativa”, la stessa può essere corrisposta al personale che, in base alla programmazione dei turni di servizio, è assegnato al servizio esterno solo per alcuni giorni nel mese?”
Indennità per il servizio esterno nel nuovo CCNL Funzioni Locali
L’orientamento applicativo targato ARAN datato 3 aprile 2019, CFL51
Ecco come recita il quesito posto in apertura di orientamento: “Ai fini dell’erogazione dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art.56-quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il presupposto del “servizio esterno” deve essere inteso in senso restrittivo, solo cioè come servizio “su strada” oppure in senso più ampio, come “servizio esterno di vigilanza sul territorio”, con riferimento cioè a tutte le molteplici funzioni della polizia locale sul territorio? Poiché la clausola contrattuale, ai fini del riconoscimento dell’indennità, fa riferimento alla prestazione giornaliera ordinaria resa in servizi esterni di vigilanza “in via continuativa”, la stessa può essere corrisposta al personale che, in base alla programmazione dei turni di servizio, è assegnato al servizio esterno solo per alcuni giorni nel mese?”
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