Autocertificazione non veritiera in sede di assunzione: non sempre il licenziamento è legittimo

Il caso di un vincitore di concorso pubblico che non avrebbe integrato il requisito dello svolgimento almeno quinquennale di un incarico dirigenziale o equiparato in una pubblica amministrazione

19 Giugno 2019
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p>Il caso oggetto di scrutinio riguarda un licenziamento di un pubblico dipendente che parte da lontano (anno 2010), dove ci sono voluti diversi gradi di giudizio per accertare che la dichiarazione in un concorso pubblico resa da un candidato, risultato poi vincitore, non fosse classificabile tra le cause di licenziamento per dichiarazioni non veritiere, così come da ultimo evidenziate dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 31 maggio 2019, n. 15009.

La complessa vicenda

Il partecipante ad un concorso pubblico per dirigente tecnico in un Comune risultava vincitore venendo successivamente assunto. Tuttavia, il candidato risultante secondo in graduatoria aveva chiesto al Comune di procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito definitiva, relativa al suddetto concorso per titoli ed esami, e del provvedimento di immissione in servizio a tempo pieno ed indeterminato del vincitore. In tale istanza erano stati allegati atti relativi al rapporto intercorso tra il vincitore e la ASL, che non avrebbe integrato il requisito dello svolgimento almeno quinquennale di un incarico dirigenziale o equiparato in una pubblica amministrazione, requisito, invece, dichiarato come sussistente dal vincitore.
A seguito del procedimento disciplinare attivato nei confronti del vincitore, il medesimo veniva licenziato per aver prodotto “falsità dichiarative, commesse ai fini della instaurazione del rapporto di lavoro” ed in particolare di aver dichiarato, a termini del bando, “di aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni“.
A seguito del ricorso del vincitore estromesso, il Tribunale di primo grado riteneva legittimo il licenziamento a fronte della autocertificazione rilasciata secondo cui il vincitore avrebbe dichiarato di possedere i requisiti di incarico dirigenziale mentre aveva svolto una mera attività di collaborazione coordinata e continuativa, non considerata quest’ultima equivalente alla qualifica dirigenziale.

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