Massima
Nel caso di adozione internazionale, il congedo parentale da parte del padre adottivo di minore straniero, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 151 del 2001, non può essere fruito prima dell’ingresso del minore nel territorio nazionale dello Stato italiano perché solo dopo tale evento avviene il definitivo ingresso del minore in famiglia ed inizia l’arco temporale previsto dal medesimo articolo per la fruizione del congedo.
Fatto
La Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello nei confronti dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda del lavoratore tesa ad ottenere il congedo parentale per astensione facoltativa per il periodo dal 27 dicembre 2010 al 20 febbraio 2011 relativa all’adozione, unitamente alla moglie, di un minore cittadino polacco di cui il Tribunale rionale di Wolsztyn aveva disposto l’inserimento in famiglia e l’adozione con decreto del 12 gennaio 2011, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia con decreto del 2 febbraio 2011.
Ad avviso della Corte territoriale, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, l’art 36 del d.lgs. n. 151 del 2001, non vincolerebbe il diritto al congedo parentale all’ingresso del minore in Italia ma farebbe riferimento testuale all’ingresso del minore in famiglia ed inoltre, senza alcuna contestazione da parte dell’INPS, si era anche allegato che il bambino era stato affidato alla famiglia adottiva…
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