Licenziamento del lavoratore che rifiuta il trasferimento di sede

Il caso di un licenziamento irrogato ad una lavoratrice che ha dapprima accettato il trasferimento ad altra sede dovuta a soppressione del punto vendita di precedente assegnazione, e poi rifiutato di adempiere la propria prestazione, in virtù di asserita “eccezione di inadempimento”

28 Giugno 2019
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Una controversia che sovente nella prassi insorge, negli articolati rapporti tra lavoratore e datore, pubblico o privato che sia, è quella della contestazione del trasferimento di sede. Trattasi di fattispecie che le due distinte tipologie di rapporti disciplinano analogamente, atteso che l’ultimo comma dell’articolo 2103 c.c., recante il principio generale in materia, risulta applicabile sia al trasferimento decretato dal datore di lavoro privato sia dalla Pubblica Amministrazione

Per tale ragione, si ritiene di poter utilmente segnalare ai lettori la pronuncia della Sezione Lavoro della S.C. di Cassazione n. 4795 del 19 febbraio 2019 che, pur trattando di vicenda afferente al rapporto di lavoro privato, detta principi particolarmente significativi anche con riguardo al precipuo campo di interesse della rivista che ci ospita. Nel caso all’attenzione dei giudici di legittimità, si controverte del licenziamento irrogato ad una lavoratrice che aveva per un verso dapprima accettato il trasferimento ad altra sede dovuta a soppressione del punto vendita di precedente assegnazione, successivamente rifiutando di adempiere la propria prestazione, in virtù di asserita “eccezione di inadempimento”.

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