Massima
In materia di prestazioni assistenziali indebite, come nell’ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell’indebito civile di cui all’art. 2033 cod.civ.
Fatto
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non ripetibile l’indebito assistenziale che l’Inps aveva rilevato nei confronti di un soggetto per avere quest’ultimo percepito, per il periodo 2001/2004, contemporaneamente la pensione di invalidità civile e l’assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili.
La Corte ha rilevato, con riferimento all’eccezione di prescrizione quantomeno parziale, che l’unica richiesta da parte dell’INPS era pervenuta l’8/5/2013; che con la precedente comunicazione del 4/3/2004 l’INPS, pur rappresentando l’entità dell’indebito, non ne aveva intimato il pagamento, ma anzi esplicitamente aveva rinviato a comunicazioni successive che avrebbero dovuto chiarire l’eventuale applicabilità di sanatorie e l’entità del residuo debito da corrispondere…
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