L’ARAN sui permessi per le visite mediche (Parte I)

Riduzione per part time, cumulo e giustificazione: prima parte della rassegna del nostro esperto relativa a tutti i chiarimenti in materia di permessi

15 Luglio 2019
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I permessi di cui all’articolo 35 del CCNL 21 maggio 2018 (visite mediche, esami specialistici, terapie etc.) devono essere ridotti per i dipendenti in part time. Nella stessa giornata si possono cumulare più permessi a questo titolo ed essi si possono cumulare con quelli che il legislatore non subordina alle ponderazioni organizzative. Tali permessi possono essere giustificati solamente con una specifica certificazione. L’ente non può negare o differire, per ragioni organizzative, la concessione di questa tipologia di permessi. Ai fini del calcolo del periodo di comporto ogni 6 ore di fruizione di questi permessi opera il taglio di una giornata e gli enti devono considerare anche i resti che maturano. Questi permessi non possono essere estesi alle necessità dei familiari. Sono queste le indicazioni dettate dall’ARAN sull’applicazione delle previsioni del CCNL del 21 maggio 2018, articolo 35, in materia di permessi per visite mediche, esami strumentali, terapie etc.

La riduzione per i part time

Le 18 ore di permessi per visite mediche, etc devono essere riproporzionate per i dipendenti in part time. Lo chiarisce il parere ARAN CFL 33, che peraltro dà applicazione ai principi di carattere generale che si dettano per le prestazioni svolte con orario part time.
Per i dipendenti in part time orizzontale, il riproporzionamento deve essere effettuato sia per il “numero annuo dei permessi orari spettanti, sia per la durata convenzionale della giornata lavorativa ai fini del computo del periodo di comporto”. Si rinvia alle indicazioni sui permessi per ragioni personali e/o familiari e si stabilisce che “eventuali minuti residui di permesso fruito, anche in più occasioni, eccedenti le sei ore, sono comunque valorizzate e sommate nell’anno, sempre ai fini del computo del periodo di comporto”.

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