Massima
In merito al passaggio dei lavoratori ad una diversa pubblica amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo non implicano la parificazione coi dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione.
Fatto
Con ricorso al Tribunale di Roma, alcuni dipendenti del Comune X, rispettivamente dal 2/5/2007 (con inquadramento nella categoria D, posizione economica D3) e dall’1/6/2007 (con inquadramento nella categoria D, posizione economica D2) a seguito di passaggio diretto ai sensi dell’art. 30, del d.lgs. n. 165 del 2001, da altre pubbliche amministrazioni chiedendo che fosse annullata e/o disapplicata la determina dirigenziale n. 26661/2008 con la quale era stata disposta la revoca dell’attribuzione della classe economica per non essere sussistente il presupposto dell’anzianità di servizio di almeno un anno nella posizione economica inferiore alle dipendenze del Comune. Ad avviso dei ricorrenti doveva essere considerata utile anche l’anzianità di servizio dalle stesse maturata prima del passaggio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento