Massima
Risulta illegittima la procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale avviata da un ente locale in quanto non conforme ai principi e ai vincoli in relazione ai requisiti richiesti ai candidati nell’ambito di una procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale, previsti dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, non prevedendo la coesistenza tra il possesso della concreta esperienza di lavoro che deve essere dirigenziale o ad essa equiparabile con quella scientifica derivante dal possesso di una specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche. Ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, tra i requisiti obbligatori richiesti ai candidati di una procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale presso una pubblica amministrazione devono rientrare sia la concreta esperienza di lavoro di tipo dirigenziale o ad essa equiparata e sia il possesso di una specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche. Tale requisito è da intendersi invece alternativo rispetto a quello fissato dalla medesima normativa e consistente nell’aver svolto un’attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.
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