La Sezione regionale di controllo per la Lombardia aveva rimesso al Presidente della Corte dei conti una questione di massima in merito alla
riconoscibilità degli incentivi per funzioni tecniche nel caso di concessione di servizi, nonché, in via subordinata, in ordine alle corrette modalità di contabilizzazione di detti incentivi e alla possibilità di esclusione degli stessi dal vincolo generale di finanza pubblica, posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici dall’
art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.
Come sappiamo, la Sezione delle Autonomie si era così espressa: <<Alla luce dell’attuale formulazione dell’
art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione>>.
La stessa Sezione delle Autonomie aveva osservato come “una piana lettura di quest’ultima disposizione non può indurre invero a ritenere che anche l’art. 113 sia applicabile ai contratti di concessione”…
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