Incentivi tributari fuori dai limiti solo in caso di approvazione del bilancio entro il 31 dicembre

Doccia fredda per gli Enti locali che avevano seguito le indicazioni dell’IFEL nella predisposizione del regolamento sugli incentivi tributari: le nuove indicazioni della Corte dei conti Emilia Romagna

24 Settembre 2019
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Doccia fredda per gli Enti locali che avevano seguito le indicazioni dell’IFEL nella predisposizione del regolamento sugli incentivi tributari. Secondo l’IFEL, infatti, la prima condizione posta, affinché la distribuzione degli incentivi tributari restino al di fuori del limite dei vincoli di crescita del salario accessorio (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) è che l’ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico” di cui al d.lgs. 267/2000, ossia la  condizione è comunque soddisfatta nel caso in cui l’ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto  ministeriale motivato previsto al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 151 del TUEL e, quindi, per il 2019 occorre fare riferimento alla data del 31 marzo 2019. Di diverso avviso la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna che, con la deliberazione n. 52 del 18 settembre 2019, ha precisato che, invece, la condizione è soddisfatta solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

La disposizione della Legge di Bilancio 2019

Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75…

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