Massima
Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente.
Fatto
La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Udine e in tal senso ha rigettato la domanda proposta da un dipendete nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle cui dipendenze aveva prestato servizio con inquadramento nel livello F5 del CCNL dei comparto fino al suo collocamento in quiescenza, nonché dell’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita su una base di computo data dal trattamento retributivo di dirigente di seconda fascia percepito in ragione dell’incarico dirigenziale rivestito nel corso del rapporto comprensivo dell’indennità di posizione…
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