Massima
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati, che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico, operando, in difetto di prova contraria (che è onere del lavoratore fornire), una presunzione di continuità, in quei giorni, dell’episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell’assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta, con la precisazione che la prova idonea a smentire tale presunzione di continuità può essere costituita solo dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa.
Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda con la quale un dipendente aveva chiesto che venisse accertata la illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro Poste Italiane S.p.A. per intervenuto superamento del periodo di comporto (365 giorni), decorrente dal 10 marzo 2014.
La Corte d’Appello ha osservato a sostegno della propria decisione come da tale periodo non potesse scomputarsi quello di congedo richiesto, ai sensi del d.dgs. n. 151 del 2001, per i giorni dal 2 al 27 dicembre 2014, al fine di assistere un familiare portatore di grave disabilità, posto che tale congedo era stato autorizzato dall’I.N.P.S., ma la relativa istanza non era stata portata a conoscenza del datore di lavoro, in contrasto con le fonti regolatrici dell’istituto e, in particolare, con l’art. 4, comma II, della legge n. 53 del 2000, e con il relativo Regolamento di attuazione (D.P.C.M. n. 278 del 2000 del Dipartimento per gli Affari Sociali).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento