I principi dell’accesso civico generalizzato
Il Collegio amministrativo di primo grado, chiamato a decidere sul rifiuto della P.A. all’ostensione dei documenti richiesti dall’Associazione per l’Efficienza e la Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, nell’àmbito di un concorso pubblico svoltosi al momento del passaggio di un dirigente ad un’altra amministrazione, ha evidenziato la necessità di verificare, in via preliminare, le finalità proprie dell’accesso civico che sono volte a soddisfare le esigenze di trasparenza previste dalla normativa.
Il nuovo accesso civico, infatti, resta uno strumento di trasparenza amministrativa che attiene alla cura dei beni comuni a fini d’interesse generale. Questo strumento si affianca alle forme di pubblicazione on line del d.lgs. n. 33/2013 e all’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n.241/1990, consentendo, del tutto coerentemente con la ratio che lo ha ispirato (e che lo differenzia dall’accesso qualificato previsto dalla legge generale sul procedimento amministrativo), l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli e associati, elevando così la trasparenza a condizione indispensabile a incentivare il coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione. In altri termini, le informazioni, i dati e i documenti si configurano, quindi, come il “bene della vita” cui il cittadino aspira, al fine di soddisfare il proprio diritto a conoscere e partecipare. Pertanto, l’accesso generalizzato è orientato, nell’intenzione del legislatore, a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, co. 2. d.lgs. 33/2013).
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