Una serie di norme legislative hanno previsto che, in presenza di violazioni ritenute di particolare interesse, all’Ente locale è posto il divieto di procedere “ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”. Così la violazione dei vincoli di bilancio (patto di stabilità o pareggio di bilancio), anche se accertati successivamente rispetto all’anno di inadempienza, a seguito di verifica da parte della Corte dei conti, nell’esercizio successivo l’ente non potrà effettuare assunzioni a qualsiasi titolo
(art. 31, comma 26 lett. d), della legge 183/2011). Medesimo divieto si applica in caso di mancato invio dei dati alla BDAP (bilancio di previsione, conto consuntivo e conto consolidato) fino a momento in cui l’ente non abbia adempiuto (
comma 712-ter dell’art.1 della legge 208/2015). Pur in presenza di una normativa particolarmente restrittiva, la
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 310 depositata in data 23 ottobre 2019, ha tuttavia escluso dal divieto delle assunzioni quelle relative alle categorie protette.
La richiesta del Comune
A seguito dell’accertamento della violazione del patto di stabilità, il sindaco di un Comune ha chiesto ai magistrati contabili se detta restrizione fosse o meno da estendere anche al personale appartenente a categorie protette qualora l’Ente abbia l’obbligo di assicurare adeguato numero di personale. Precisa l’ente locale come la violazione del patto di stabilità pur riferito all’anno 2015, sia stata accertato nell’anno 2018…
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