La formazione
Viene disposta l’abrogazione a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 del tetto di spese per la formazione del proprio personale per le regioni e per le amministrazioni locali. E’ quanto dispone l’articolo 57 comma 2 del d.l. n. 124/2019, cd Decreto Fiscale.
La disposizione abrogata dal prossimo 1° gennaio è l’articolo 6, comma 13, del d.l. n. 78/2010: essa aveva disposto che Regioni ed Enti locali potessero spendere per la formazione dei propri dipendenti una somma complessivamente non superiore al 50% di quanto lo stesso ente aveva speso allo stesso titolo nell’anno 2009.
Ricordiamo che la Corte Costituzionale e le sezioni riunite di controllo della Corte dei conti hanno interpretato questa disposizione in modo elastico: le amministrazioni regionali e locali, nell’ambito della ampia autonomia loro riconosciuta dalla Costituzionale e valorizzata dalla cd riforma del titolo V, possono derogare a tale tetto a condizione di garantire il rispetto complessivo dei vincoli di carattere finanziario dettati dall’articolo 6 del d.l. n. 78/2010. Quindi, spetta alla autonomia delle singole amministrazioni regionali e locali decidere se tagliare in misura maggiore o minore le risorse destinate alle pubbliche relazioni, alle consulenze, alle missioni, alla formazione etc.
Ricordiamo inoltre che il legislatore ha successivamente stabilito che gli Enti che adottano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini previsti dal d.lgs. n. 267/2000 possono aumentare la spesa per la formazione.
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