– ART. 17 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21 maggio 2018 “Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative”, il quale al primo comma dispone una sorta di “automatismo” tra l’area apicale di un Ente senza dirigenza e la titolarità dell’incarico di Posizione Organizzativa . Il citato comma dispone,infatti” Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”.
– ART. 11 CCNL 22 gennaio 2004, il quale contempla una peculiarità dell’Istituto delle Posizioni Organizzative in riferimento agli Enti privi di figure dirigenziali. La precitata norma, in particolare, dispone:“I Comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione“.
– Questa specifica disposizione è tutt’ora vigente in forza dell’art. 2 comma 8 del CCNL 21 maggio 2018.
Dalla lettura combinata delle norme che disciplinano l’istituto appare evidente come Il conferimento di un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente in part-time è legittimo, allora, sulla base delle previsioni di cui al CCNL 22 gennaio 2004, esclusivamente negli enti privi di dirigenza. Emerge con estrema chiarezza nella norma anzitutto…
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