L’ARAN interviene sulle ferie pregresse e sull’assegno ad personam del dipendente che sia passato a categoria superiore

Analisi di due nuovi orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcuni enti del comparto delle Funzioni Locali

17 Gennaio 2020
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L’ARAN ha pubblicato in data 20 dicembre 2019 due nuovi orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcuni enti del comparto delle Funzioni Locali, riguardanti problematiche sottese ad una progressione verticale dei dipendenti dell’ente.

Ferie pregresse

Con l’orientamento applicativo CFL 67 l’ARAN è stata chiamata a fornire parere ad un’amministrazione locale sulle ferie non ancora fruite dal dipendente che abbia ottenuto, a seguito di concorso pubblico, il passaggio alla categoria superiore nella medesima amministrazione.
Secondo i tecnici dell’ARAN il dipendente che abbia ottenuto il passaggio alla categoria superiore, pur appartenendo alla medesima amministrazione, dovrà stipulare con l’Ente un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti, da quello di cui precedentemente era titolare con lo stesso Ente. In questo caso quindi il precedente rapporto di lavoro si è estinto, con la conseguenza del venir meno di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento. Pertanto, le ferie maturate e non fruite nell’ambito del precedente rapporto di lavoro ormai cessato, non potranno essere trasportate e fruite nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro. Sulla possibilità di monetizzare le ferie non fruite, ostano a questa soluzione sia la specifica disposizione legislativa prevista dall’art. 5, comma 8, della legge n.135/2012 che ha disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti, salvo i limitati casi in cui questa possa ritenersi ancora possibile, sia le specifiche disposizioni contrattuali. In merito a queste ultime, ricorda l’ARAN, come la Dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 21 maggio 2018, precisa che…

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