Permessi visite mediche ad ore
Con l’orientamento applicativo CFL 61 l’ARAN è stata chiamata a fornire parere ad un’amministrazione locale in merito alle visite mediche che non coprono l’intera giornata, pur considerando i tempi di percorrenza.
Un dipendente ha chiesto di assentarsi per l’intera giornata ma, dalla verifica dell’attestazione della visita medica presentata, anche considerando i tempi di percorrenza, non è possibile considerare la giornata quale intera. Il dubbio di un Ente locale riguarda come trattare ai fini contrattuali la differenza di ore mancanti per giungere alla giornata intera di lavoro.
Secondo i tecnici dell’ARAN anche se l’art. 35, comma 5, del CCNL del 21 maggio 2018 prevede la possibilità di fruire anche cumulativamente dei permessi orari per la durata dell’intera giornata lavorativa, ciò che inciderà sul monte ore disponibile con riferimento all’orario di lavoro che avrebbe dovuto essere osservato per coprire l’intera giornata lavorativa, ai fini di una valutazione complessiva della situazione determinatasi per la corretta applicazione dell’istituto, non sembra possa prescindersi dalle risultanze delle attestazioni di presenza e degli orari ivi indicati, sia pure tenendo conto di quei margini di flessibilità relativi ai tempi di percorrenza (traffico, mezzo utilizzato, imprevisti di altro tipo, ecc.). In questo caso, a fronte di differenze orarie non coperte, l’ente potrebbe valutare secondo principi generali di correttezza e buona fede, di richiede specifici chiarimenti al dipendente…
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