Conseguenze per il fondo e la programmazione del personale nella bozza del D.P.C.M. al Decreto Crescita (Parte I)

La prima parte dell’approfondimento degli esperti: la programmazione del personale

23 Gennaio 2020
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In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della bozza definita in Conferenza Stato-Città dell’11 dicembre 2019, in considerazione delle posizioni sino ad oggi assunte dalla dottrina, appare opportuno verificare cosa prevedeva il d.l. n. 34/2019 e confrontarlo con la bozza del D.P.C.M. attualmente in circolazione, sia in merito alle possibili implicazioni sui calcoli del fabbisogno del personale, sia in merito al fondo decentrato per l’anno 2020. Si ricorda come le disposizioni del decreto interministeriale avranno efficacia solo dalla data prevista in Gazzetta Ufficiale, per cui gli enti agiranno fino a tale momento secondo legislazione vigente.

Programmazione del personale

I contenuti del d.l. 34/2019:
Risulta possibile riassumere le disposizioni essenziali previste nel Decreto Crescita nel modo seguente:

  • I Comuni potranno procedere ad assunzioni fino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
  • Il D.P.C.M. dovrà, dopo intesa in conferenza Stato-Città, individuare:

a) la data di applicazione delle nuove disposizioni;

b) le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

  • In presenza di un rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati che risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, i comuni adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento…

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